Parlamento: approvato il codicillo ammazzacaprioli

Il 24 novembre la Camera ha definitivamente approvato il codicillo ammazzacaprioli, subdolamente inserito dal Governo in una legge fiscale.
Il 9 novembre al Senato, durante i lavori di conversione in legge delDecreto-legge recante le misure di contrasto all'evasione fiscale(proposta di legge n. 3617: Misure di contrasto all¹evasione fiscale emisure urgenti in materia tributaria e finanziaria), il Governo ha postola fiducia su un maxi-emendamento interamente sostitutivo del provvedimento. Nel nuovo testo "blindato", poi votato dal Senato, è stato surrettiziamente inserito un paragrafo (per la cronaca il comma quinto dell'articolo 11 quaterdecies) che di fatto consente alla Regioni di aprire la caccia di selezione agli ungulati (cervi, daini, camosci e caprioli) anche al di fuori dei periodi e degliorari giornalieri previsti dall'attuale legislazione statale sulla caccia.

La Camera dei Deputati, a cui è stata trasmessa la legge di conversione del decreto-legge in campo fiscale e tributario, ha confermato il 24 novembre il codicillo che permette la caccia agli ungulati. E così dal 2006 ci potrebbero essere - nelle Alpi e negli Appennini - cacciatori con carabine di precisione in giro sul territorio tutto l'anno, e anche in orari diversi da quelli sinora previsti dalla legge 157/92, e persino di notte, a caccia degli esemplari maschi con i "palchi" non ancora caduti (cervo, capriolo, daino) e, quindi, con "trofei" di maggiore valore economico.

Il 24 novembre il sottosegretario Armosino (Economia e Finanze) ha dichiarato che il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno dell'on. Luana Zanella dei Verdi sulla caccia agli ungulati.

 

Testo dell'ODG presentato da Luana Zanella

La Camera, premesso che:
con il comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge in esame si prevede l'introduzione di una deroga alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», ossia la normativa quadro in materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica; il regime di deroga introdotto con il citato comma 5 disciplina la caccia degli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione su nominata; la disposizione, in particolare, prevede che le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFN), o degli istituti regionali se istituiti, possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n. 157 del 1992; la norma introdotta non ha alcuna attinenza con la rubrica del provvedimento - avente per oggetto «misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» - ed appare incomprensibile il suo inserimento all'interno di un corpo legislativo che dovrebbe avere ben altre finalità; la norma citata non ha - in tutta evidenza - i requisiti di necessità e urgenza che ne giustificherebbero l'inserimento in un provvedimento legislativo come il decreto-legge che per sua natura dovrebbe contenere solo norme per le quali sia indifferibile l'entrata in vigore; sul piano della tecnica legislativa la norma appare inoltre scritta in modo del tutto improprio, visto che avrebbe dovuto essere configurata come novella della citata legge n. 157 del 1992, anziché come norma autonoma, creando oggettiva confusione normativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della norma in esame e ad adottare le iniziative normative conseguenti.


9/6176/198. Zanella.

 

 

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