Il 24 novembre la Camera ha definitivamente approvato il codicillo
ammazzacaprioli, subdolamente inserito dal Governo in una legge fiscale.
Il 9 novembre al Senato, durante i lavori di conversione in legge delDecreto-legge
recante le misure di contrasto all'evasione fiscale(proposta di legge
n. 3617: Misure di contrasto all¹evasione fiscale emisure urgenti
in materia tributaria e finanziaria), il Governo ha postola fiducia
su un maxi-emendamento interamente sostitutivo del provvedimento. Nel
nuovo testo "blindato", poi votato dal Senato, è stato
surrettiziamente inserito un paragrafo (per la cronaca il comma quinto
dell'articolo 11 quaterdecies) che di fatto consente alla Regioni di
aprire la caccia di selezione agli ungulati (cervi, daini, camosci e
caprioli) anche al di fuori dei periodi e degliorari giornalieri previsti
dall'attuale legislazione statale sulla caccia.
La Camera dei Deputati, a cui è stata trasmessa la legge di
conversione del decreto-legge in campo fiscale e tributario, ha confermato
il 24 novembre il codicillo che permette la caccia agli ungulati. E
così dal 2006 ci potrebbero essere - nelle Alpi e negli Appennini
- cacciatori con carabine di precisione in giro sul territorio tutto
l'anno, e anche in orari diversi da quelli sinora previsti dalla legge
157/92, e persino di notte, a caccia degli esemplari maschi con i "palchi"
non ancora caduti (cervo, capriolo, daino) e, quindi, con "trofei"
di maggiore valore economico.
Il 24 novembre il sottosegretario Armosino (Economia e Finanze) ha
dichiarato che il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del
giorno dell'on. Luana Zanella dei Verdi sulla caccia agli ungulati.
Testo dell'ODG presentato da Luana Zanella
La Camera, premesso che:
con il comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge in esame
si prevede l'introduzione di una deroga alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio», ossia la normativa quadro
in materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica;
il regime di deroga introdotto con il citato comma 5 disciplina la caccia
degli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione
su nominata; la disposizione, in particolare, prevede che le regioni
e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica (INFN), o degli istituti regionali se istituiti,
possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati, sulla
base di piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età,
anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n.
157 del 1992; la norma introdotta non ha alcuna attinenza con la rubrica
del provvedimento - avente per oggetto «misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»
- ed appare incomprensibile il suo inserimento all'interno di un corpo
legislativo che dovrebbe avere ben altre finalità; la norma citata
non ha - in tutta evidenza - i requisiti di necessità e urgenza
che ne giustificherebbero l'inserimento in un provvedimento legislativo
come il decreto-legge che per sua natura dovrebbe contenere solo norme
per le quali sia indifferibile l'entrata in vigore; sul piano della
tecnica legislativa la norma appare inoltre scritta in modo del tutto
improprio, visto che avrebbe dovuto essere configurata come novella
della citata legge n. 157 del 1992, anziché come norma autonoma,
creando oggettiva confusione normativa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione
della norma in esame e ad adottare le iniziative normative conseguenti.
9/6176/198. Zanella.